Terzo Responsabile Impianti Elettrici
Il D. Lgs. 81/08, agli art. 80 ed 81 impone al datore di lavoro (salvo delega ad un Terzo Responsabile) di eseguire la regolare manutenzione degli impianti, ai fini di curarne l’efficienza, effettuando i controlli. La manutenzione dell’impianto elettrico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia sono affidati all’amministratore facente funzione di datore di lavoro, il quale può delegarle ad un Terzo Responsabile avente determinati requisiti previsti dalle normative vigenti.
L’amministratore può delegare la responsabilità anche all’interno dell’azienda ma rimane a lui stesso il compito di verificare che le attività vengano correttamente esercitate. La sola delega per le verifiche periodiche a professionisti esterni non assolve affatto la responsabilità dell’amministratore, il quale ha il dovere di mantenere in sicurezza gli impianti.
Per delegare le responsabilità penali in modo concreto, l’amministratore può stipulare un contratto con un Terzo Responsabile esterno il quale si assume la responsabilità del mantenimento in sicurezza degli impianti elettrici.
La Sanviti, essendo dotata sia di un ufficio tecnico sia di personale addetto a tali funzioni, è in grado di assumersi la responsabilità degli impianti elettrici e programmare, organizzare ed eseguire l’attività di mantenimento della sicurezza come unico interlocutore.